Newsletter – Le novità del Decreto Legge n. 118/2021
Focus sull’introduzione di nuovi strumenti di gestione delle situazioni di crisi e di insolvenza dell’impresa, e sugli interventi giuslavoristici.

Paola Tradati, Nicola Bonante e Luca Faustini– 13 settembre 2021

Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 202) il 24 agosto 2021 ed è in vigore dal 25 agosto 2021.

Le numerose novità sono principalmente connesse all’introduzione di nuovi strumenti di gestione delle situazioni di crisi e di insolvenza dell’impresa: la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che entreranno pienamente in vigore a decorrere dal 15 novembre 2021.

In particolare, il Decreto Legge ha previsto che l’imprenditore (commerciale e agricolo) in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (che risulti ragionevolmente reversibile) possa chiedere al segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente, in possesso di determinati requisiti, affinché partecipi alle trattative con i creditori e le altre parti interessate, propedeutiche al risanamento aziendale([1]).

È opportuno evidenziare che durante le trattative con le parti interessate l’imprenditore conserva la gestione (ordinaria e straordinaria) dell’impresa, con possibilità di concessione di misure premiali in ambito fiscale. Al termine dell’incarico ricevuto, l’esperto redige apposita relazione e, ove venisse individuata la soluzione per il superamento della probabile crisi o insolvenza, sarà possibile:

  • perfezionare un contratto con uno o più creditori; o
  • concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 182-octies della Legge Fallimentare; o
  • sottoscrivere un accordo tra l’imprenditore, i creditori e l’esperto, in relazione al quale è prevista – in caso di successivo fallimento – l’esenzione da un eventuale azione revocatoria; ovvero
  • chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti([2]).

Nel caso in cui la relazione finale dell’esperto dichiari che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui ai punti da (i) a (iv) che precedono non sono praticabili, l’imprenditore può presentare al Tribunale competente una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente, inter alia, al piano di liquidazione, che – insieme alla relazione finale dell’esperto e al parere di un ausiliario nominato dal tribunale – dovranno essere comunicati a cura del debitore a tutti i creditori, unitamente alla data fissata per l’udienza per l’omologazione. In assenza di opposizioni da parte dei creditori e verificata, inter alia, la fattibilità del piano di liquidazione, il Tribunale omologa il concordato e nomina un liquidatore.

In tale contesto, il legislatore è intervenuto (anche) sul piano giuslavoristico, attribuendo un ruolo primario ai sindacati, proprio nella fase volta a individuare le migliori misure per la gestione della crisi.

Il Decreto Legge prevede (art. 4, co. 8) che, qualora nel corso della composizione negoziata siano assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto a informare preventivamente i rappresentanti dei lavoratori. Si tratta dei medesimi interlocutori che dovrebbero essere coinvolti in una procedura di trasferimento di azienda ex art. 47 L. 428/1990, ossia le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL applicato in azienda, nonché la R.S.U. (se presente).

La consultazione con i sindacati è comunque destinata a chiudersi con tempistiche rapide. Infatti, a seguito dell’informativa, le OO.SS./R.S.U. hanno 3 giorni per chiedere un incontro, che si deve tenere entro i 5 giorni successivi: La procedura si intende esaurita dopo 10 giorni, senza che sia necessario il raggiungimento di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori (altra analogia rispetto alla procedura di informazione e consultazione prevista in caso di trasferimento d’azienda).

È importante precisare che la procedura:

  • è obbligatoria solo per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti; e
  • non è necessaria qualora la legge (o il CCNL applicabile) già preveda delle procedure finalizzate a coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori.

Quest’ultimo è un aspetto di particolare importanza, in quanto, in presenza di situazioni di crisi gestibili tramite procedure per le quali è già prevista una fase di esame congiunto a livello sindacale (in primo luogo, le procedure di trasferimento d’azienda o di un ramo della stessa ex L. 428/1990, nelle ipotesi disciplinate dai CCNL, nonché dal D. Lgs. 25/2007 in tema di obblighi generali di informazione e consultazione sindacale), sarà possibile superare la nuova fase di consultazione introdotta dal Decreto Legge 118/2021. Trattasi di una soluzione di buon senso anche perché idonea a evitare inutili duplicazioni e appesantimenti nell’ambito di situazioni già sufficientemente critiche e delicate.

Rimangono, come sempre, dei punti interrogativi lasciati aperti dalle norme, tra cui il riferimento alle “rilevanti” determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una “pluralità” di lavoratori. Ai fini dell’applicazione della disposizione, non sarà infatti sempre agevole determinare cosa sia, o non sia, una “rilevante” determinazione assunta nel corso della composizione negoziata. Analogamente, il riferimento alla “pluralità” di lavoratori potrebbe imporre un confronto con i sindacati anche qualora siano coinvolti, in ipotesi, un gruppo estremamente esiguo di lavoratori, posto che, stando ad una interpretazione prudenziale, anche solo due dipendenti sono a tutti gli effetti una “pluralità” di lavoratori. Aspetti, questi, da non sottovalutare non solo per quanto attiene a possibili profili di irregolarità della procedura di composizione negoziata, ma anche per quanto attiene ai rischi di azioni, anche solo strumentali, da parte delle OO.SS./R.S.U., per condotta anti-sindacale ex art. 28 L. 300/1970.

([1]) La procedura viene incardinata mediante la presentazione di un’istanza (unitamente a determinati documenti) presso un’apposita piattaforma telematica, con la quale è possibile richiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio, al fine di cristallizzare l’attivo dell’impresa. Tali misure, la cui efficacia dipende dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese congiuntamente all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, devono essere confermate o modificate dal Tribunale competente, previo ricorso presentato a quest’ultimo da parte dell’imprenditore, a pena di inefficacia.

([2]) L’imprenditore può altresì predisporre un piano attestato di risanamento ovvero proporre domanda di concordato semplificato ovvero accedere alle procedure previste dalla vigente Legge Fallimentare o dalle norme sull’amministrazione straordinaria o ristrutturazione delle grandi imprese in crisi.

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